Programma Rivenditori

IN COSA CONSISTE?

“Inlink” offre a web designers, webmaster e società del settore informatico l’opportunità di diventare rivenditori. Per diventare rivenditori e conoscere tutte le agevolazioni che “Inlink” riserva loro, occorre compilare il modulo di adesione. ?A tutti i suoi rivenditori autorizzati, Inlink offre la possibilità di rivendere i propri prodotti/servizi ed utilizzarli per la propria attività. In particolare, il rivenditore ha diritto a:

  • uno sconto garantito su tutti i servizi acquistabili senza impegno di acquisto minimo;
  • invio periodico di informazioni inerenti alle promozioni commerciali appositamente studiate per venire incontro alle principali esigenze del canale rivenditori ed offrire a condizioni vantaggiose le novità del portafoglio servizi/prodotti InLink
  • utilizzo del marchio “InLink Partner” nelle pagine web

Quali esperienze professionali sono richieste?

Non sono richieste esperienze professionali particolari in quanto tutte le operazioni tecniche verranno gestite dallo staff di “Inlink”.??

Quali sono i servizi da poter rivendere?

  • Registrazione nomi di dominio. Puoi richiedere la registrazione di un dominio.it; .com; .net; .org, ecc… per conto proprio o c/terzi a prezzi vantaggiosi.
  • Spazio web su ns. Server. Se non si dispone di un server web personale è possibile scegliere uno spazio web che “Inlink” ti riserva.
  • Pubblicazione di un sito sui principali Motori di Ricerca. “Inlink” offre un eccellente servizio di registrazione siti web con diverse soluzioni sui principali motori di ricerca di tutto il mondo. ?

Aspetto giuridico e fiscale.

La collaborazione può essere effettuata da professionisti o aziende (operanti con partita IVA).?I rivenditori sono tenuti a leggere ed accettare le condizioni generali che regolano questo tipo di rapporto.?Al fine di cogliere tutte le opportunità di sviluppo del settore Internet, sono benvenute eventuali proposte di accordi commerciali particolari, in aree geografiche specifiche o per entità di rilievo.?Nel caso di collaboratore privato (non rivenditore), il corrispettivo percepito (non soggetto ad Iva ai sensi dell’Art.5 del DPR 26 ottobre 1972, n.633 e successive modificazioni) sarà assoggettato alla ritenuta alla fonte nella misura vigente per legge.

Per ulteriori dettagli si prega fare riferimento alle condizioni generali.